La tariffa fissa omnicomprensiva, percepita da chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quelle solari, nell’esercizio di un’impresa o di una professione, è soggetta all’Iva, come da risoluzione 88/E del 25 agosto 2010. Questa tariffa, corrisposta dal Gestore Servizi Energetici (GSE), si applica agli impianti eolici di potenza non inferiore a 200Kw e ad impianti alimentati da altre fonti rinnovabili (ad esclusione del fotovoltaico) di potenza non superiore ad 1MW. L’importo varia da 30 centesimi di euro per kW (energia eolica) a 20 centesimi per kW (energia geotermica) a 28 centesimi per quella ottenuta con risorse agro-forestali. Nel fotovoltaico, invece, la tariffa incentivante non è soggetta a Iva e sconta la ritenuta d’acconto del 4% quando è erogata a soggetti che rientrano nel reddito di impresa (DPR 600/73). La tariffa omnicomprensiva è alternativa agli incentivi rappresentati dai certificati verdi (titoli vendibili sul mercato) e comprende anche il corrispettivo relativo alla cessione di energia. Il produttore rinuncia a qualsiasi altro provento. L’Agenzia delle Entrate conferma che, configurandosi un corrispettivo corrisposto a fronte dell’energia prodotta ed immessa in rete, se si tratta di impresa commerciale o agricola, questa va assoggettata all’Iva (si ritiene applicabile il 10%, pur non essendo specificata l’aliquota). L’applicazione dell’Iva sul corrispettivo percepito legittima, poi, la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto dell’impianto. Se, invece, la produzione è inferiore a 20 kW ed è al servizio dell’abitazione, non configura un attività commerciale, dunque non si applica l’Iva. In questo caso la tariffa incentivante ha rilevanza solo ai fini delle imposte dirette come reddito diverso (art.67 Tuir) e la tariffa omnicomprensiva non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4%.
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