L’Italia, come secondo Paese europeo dopo l’Islanda in quanto a potenziale geotermico, ha il dovere di impegnarsi a riordinare il settore dello sfruttamento della geotermia, fortemente rilanciato negli ultimi anni, poichè è un importante elemento di indipendenza energetica e di risposta alle emergenze climatiche. Il Decreto Legislativo dell’11 Febbraio 2010, n. 22, sul riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche oltre a prevedere, a beneficio di una corretta informazione sugli sviluppi del settore, che il Ministero dello sviluppo economico ne rediga una relazione pubblica annuale su stato e prospettive, indicando i territori di interesse geotermico sulla base delle nuove ricerche che saranno intraprese, assicurando una migliore circolazione delle informazioni tra igli organi competenti e gli utilizzatori, oltre a semplificare la burocrazia. Le comunicazioni relative alle risorse geotermiche di interesse nazionale (ad alta entalpia) saranno oggetto delle pubblicazioni del Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG), mentre per le risorse di interesse locale (media e bassa entalpia) e le piccole utilizzazioni (inferiori ai 2MW) provvederanno le regioni e i comuni attraverso i loro organi, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, che ha istituito un’apposita sezione della Commissione per gli igrocarburi e le risorse minerarie che avrà compiti relativi alla ricerca e alla alla coltivazione dei campi geotermici avvalendosi di esperti tra il personale organico di ISPRA, ENEA, CNR ed Università statali, essendo il decreto senza oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni sulla ricerca infatti prevedono che solo i soggetti dotati di adeguata capacità tecnica ed economica possono avere il rilascio dei permessi, a fronte delle presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività. Il permesso di ricerca può coprire aree di terra o di mare con superficie massima di 300 km2 (anche se possono essere cumulati più permessi fino a un massimo di 5000 km2 complessivi di cui non più di 1000 per singola Regione) e la durata massima del permesso è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio. Sarà l’autorità competente a riconoscere il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e a darne comunicazione pubblica. La coltivazione è subordinata all’esito positivo di un unico procedimento, nel rispetto dei principi di semplificazione, e dell’eventuale valutazione di impatto ambientale, laddove prevista. La concessione puo’ essere accordata per la durata di 30 anni ai soggetti che ne facciano richiesta e l’assegnazione sarà effettuata mediante una selezione sulla base della qualità del progetto, sulle modalità di svolgimento dei lavori, sulle garanzie fornite in termini di competenza ed esperienza per la corretta esecuzione del programma ed il rispetto dei tempi programmati. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonchè per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche sono dichiarate di pubblica utilità e dove è necessario danno permesso all’esproprio. I contributi da corrispondere in caso di attività di ricerca (325€/km2) o di coltivazione (650€/km2) sono da considerarsi limiti massimi esigibili a titolo di compensazione ambientale e territoriale. Per questo, nel caso anche di produzione di elettricità da fonte geotermica, prevedono anche una compensazione pari al 4% del costo dell’impianto ai Comuni dove è è installato e un contributo in funzione della produzione, che va dai 0,13 ai 0,195 €/kWh del quale gettito almeno il 60% è garantito alle casse del comune. Tali contributi non sono previsti per impianti di potenza inferiore ai 3MW. Tali contributi saranno destinati alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio e al recupero di energia, alla tutela ambientale dei territori interessati, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo. Il decreto regola la ricerca e la concessione delle coltivazioni di interesse nazionale e locale rimandando alle regioni per quanto riguarda l’emanazione di disciplinari in merito ai criteri e alle modalità di valutazione dei requisiti tecnici dei richiedenti i permessi, nonchè i criteri per il rilascio delle proroghe e le modalità di revoca nei casi previsti.
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