L’ Autorità rende operativo il risparmio per 4-5 milioni di euro l’anno a beneficio delle categorie di autoproduttori di energia elettrica (famiglie e piccole e medie imprese) grazie al pacchetto di semplificazioni approvato con la delibera 443/2012/A. Con tale decreto l’Autorità di fatto esonera dagli obblighi informativi, di cui all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 6, comma 1, della deliberazione GOP 35/08, i soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nel mercato energetico, che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
- soggetti che svolgono l’attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW e che non siano gestori anche disgiunti, di componenti del servizio idrico integrato;
- soggetti che non svolgano alcuna delle altre attività di cui all’articolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 143/07;
- soggetti che siano già registrati presso Terna sul sistema GAUDÌ;
di esonerare i soggetti, di cui al punto 1., dagli obblighi di natura informativa relativi al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità, di cui all’articolo 5, comma 4, dell’Allegato A alla deliberazione 143/07 e al successivo articolo 6, del medesimo Allegato, come confermato dall’articolo. 5, commi 1 e 2, della deliberazione GOP 35/08 nonché dagli obblighi di natura informativa finalizzati alla predisposizione della Relazione annuale, di cui all’articolo 43 comma 6, del decreto legislativo 93/11, senza pregiudizio dell’obbligo per i medesimi operatori di conformarsi ai provvedimenti di regolazione e controllo dell’Autorità; di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità di predisporre proposte di revisione al rialzo, a decorrere dal 2013, del valore di franchigia 2007 del versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, attualmente fissato in 12 euro e di verificare la possibilità di adottare ulteriori misure di semplificazione degli obblighi di natura informativa correlati ai suddetti oneri contributivi. Di tale decisione assunta dall’Autorità circa l’esonero di iscriversi all’Anagrafe operatori, beneficeranno i produttori elettrici con impianti di potenza nominale complessiva fino a 100 kW che non siano contemporaneamente gestori di componenti del servizio idrico integrato, che non svolgano nessun’ altra attività nel settore elettrico del gas e che siano già registrati sul sistema informatico GAUDI’. Sempre secondo l’Autorità, il processo di semplificazione degli oneri costituisce una prima significativa attuazione delle disposizioni di cui all’Articolo 6 comma 3 del Decreto legge 70/2011, che stabilisce che sia necessario operare per il perseguimento della riduzione degli oneri Amministrativi, come stabilito dall’Ue.