Il decreto attuativo sul regime di sostegno alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 3 Marzo 2011, è stato pubblicato i primi di novembre e finalmente permette di offrire un quadro normativo chiaro in materia. Il testo del decreto, anche detto “conto termico” è caratterizzato da diversi elementi di novità rispetto alla bozza del giugno scorso. Per prima cosa il decreto distingue due classi di titolari degli incentivi previsti, che sono le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati (intesi come persone fisiche, codomini e soggetti titolari di reddito di impresa). Per la prima classe, ovvero la pubblica amministrazione, gli incentivi si applicano non solo per quello che riguarda gli impianti alimentati da rinnovabili termiche, ma anche per gli interventi che riguardano l’isolamento termico, finestre e infissi oltre che la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e l’adozione di schermi solari. Per i privati invece non valgono gli incentivi legati agli interventi di mera efficienza energetica (appunto isolamento, serramenti, sostituzione generatore con tipologia a condensazione), ma solo quelli imputabili all’impiego di rinnovabili termiche, ovvero quelli caratterizzati dall’installazione di solare termico, caldaie a biomassa, pompe di calore geotermiche e scalda acqua a pompa di calore. Restano però valide, almeno fino al 30 giugno 2013, ma con l’auspicio del Ministero per lo Sviluppo Economico di proseguire stabilmente su questa linea, le detrazioni fiscali al 55% sugli interventi di efficientamento per i privati. Secondo le prime stime del Governo, il costo di tale manovra sarà caricato sulle bellette energetiche del gas e si attesterà sul 2% del prelievo sul prezzo per ogni metro cubo di gas (garantendo secondo le stime 880 milioni di euro l’anno), ma seguirà un primo aggiornamento dopo due anni proprio a beneficio del controllo dell’andamento della spesa, per cui è previsto un tetto pari a 700 milioni di € per i privati e di 200 milioni di euro per le PA. Per l’accesso all’incentivo il limite massimo di potenza è pari a 500 kW, mentre se si parla di interventi di efficienza energetica è stato fissato un tetto in funzione del tipo di intervento. L’incentivo sarà erogato nell’arco di 5 anni per gli interventi di efficientamento e per gli impianti di produzione da FER oltre i 35 kW di potenza installata, mentre per i più piccoli è previsto un periodo di due anni. Non sono più previste, come invece sembrava dalla bozza di giugno, delle classi di taglia, ma, fortunatamente, il testo è stato corretto e l’incentivo sarà erogato in base alla quantità di energia che si stima possa produrre. Per pompe di calore, caldaie e stufe la somma erogata sarà funzione della taglia, della tecnologia, della zona climatica e delle caratteristiche in termini di emissione, se applicabili. Per esempio per le pompe di calore si va da coefficienti di valorizzazione da 0,018 €/kWht per quelle elettriche al di sopra dei 35 kW, fino a 0,072€/kWht per quelle geotermiche a gas sotto i 35kW, con un principio del tutto simile a quello adottato per il fotovoltaico. Diversamente per il solare termico l’incentivo sarà erogato solo in funzione dei metri quadrati installati: 170 €/mq sotto i 50 mq di superficie e 55 €/mq oltre i 50 mq, mentre per gli impianti solar cooling saranno 255 €/mq sotto i 50 mq e 83 €/mq al di sopra. Perfino le diagnosi energetiche saranno incentivabili in proporzione ai metri quadrati di superficie utile e fino a importi significativi come valore massimo: 18000€ per ospedali e case di cura, 5000 € per gli edifici E1 e 13000 € tutti gli altri. Ovviamente sono previsti dei criteri di ammissibilità degli interventi intesi come requisiti tecnici di soglia per ogni tecnologia. La domanda di accesso al regime incentivante può essere presentata al GSE dopo l’ultimazione degli interventi, che è responsabile della gestione delle procedure inerenti l’attuazione del sistema di incentivazione e provvede inoltre all’assegnazione, erogazione ed eventuale revoca degli incentivi a fronte delle verifiche che dovrà effettuare. Si stima che il conto termico possa contribuire al raggiungimento del 90% dell’obiettivo fissato di impiego delle fonti rinnovabili termiche.
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