Gli obblighi sull’impiego delle tecnologie alternative per le nuove installazioni o ristrutturazioni

Sei qui: Home » Energia » Gli obblighi sull’impiego delle tecnologie alternative per le nuove installazioni o ristrutturazioni

Il decreto legislativo sulle Rinnovabili, approvato il 3 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri e firmato dal Presidente Napolitano, detta nuove regole anche sull’integrazione dell’energia da fonte rinnovabile negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni. In particolare all’Art. 9 si prrevede che, nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica debbano garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento: il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta altri dispositivi o impianti. Nel caso di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti sarà comunque obbligatorio installare una certa quota della potenza elettrica impegnata con impianti alimentati da fonti rinnovabili che dovranno essere obbligatoriamente installati su, all’interno o nelle relative pertinenze dello stabile, e che sarà calcolata in base alla superficie in pianta dell’edificio. Per gli edifici pubblici tale quota cresce del 10%, ma nei centri storici le percentuali sono ridotte del 50%. Sono esclusi dagli obblighi gli edifici tutelati dal Codice dei beni culturali (Parte seconda e art. 136, comma 1, lettere b) e c)) e quelli tutelati dagli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con i lori caratteri storici e artistici. L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio e l’impossibilità tecnica di ottemperare a tali obblighi di integrazione dovrà essere ben documentata. Inoltre gli impianti alimentati da rinnovabili realizzati nel rispetto del Decreto, accedono agli incentivi statali destinati alle fonti rinnovabili solo per la quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi, mentre quelli che incrementano di almeno il 30% le suddette percentuali di fonti rinnovabili, hanno diritto ad un bonus volumetrico del 5%.

Next post

Leave a Response

© 2024 May-C Engineering S.r.l. - Via Verro, 12 - 20141 Milano (MI) - ITALIA
Tel. +39-02-89.51.78.53 - P.IVA: 09259420157