Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’impianto fotovoltaico situato in un terreno non costituisce un impianto fisso al suolo. Pertanto viene stabilita una percentuale di ammortamento pari al 9%. Infatti viene confermato che sono considerati mobili gli impianti anche fissi al suolo quando é possibile separarli e riutilizzarli in altra sede. Secondo invece l’Agenzia del Territorio, che sia adegua ad una recente sentenza della Cassazione che assimila il solare fotovoltaico alla turbogenerazione, l’impianto fotovoltaico va classificato fra i beni immobili inquadrandoli nella categoria catastale D1, attribuendo una rendita di 2 euro per metro quadrato e con conseguente assoggettamento Ici. Tale imposta comunale non dovrebbe essere dovuta nel caso l’impianto sia situato in terreni agricoli come sarebbe previsto dal disegno di legge sulla montagna che stabilisce l’esclusione dall’imposta per le costruzioni rurali indipendentemente dalla destinazione d’uso. Stabilire se l’impianto sia mobile o fisso é molto importante poiché, in caso sia considerato come ora con ammortamento al 9% dall’Agenzia delle Entrate, per beneficiare della deducibilità ai fini delle imposte dirette, la durata minima del contratto di leasing é pari a due terzi del periodo di ammortamento, ovvero 7,5 anni; in caso invece sia considerato un bene immobile, la durata minima dovrebbe essere di 16 anni e 8 mesi con ammortamento al 4% e, per ottenere il rimborso Iva, l’impianto deve essere costruito su terreno o lastrico di proprietà, poiché, sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, l’Iva assolta su beni di terzi é detraibile ma non rimborsabile.
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