L’Agenzia delle Entrate, lo scorso agosto, interpellata in merito dal GSE, con la risoluzione 84/E, chiarisce che il condominio è formalmente una associazione tra condòmini senza scopo di lucro e conseguentemente senza soggetività tributaria, ma se installa il fotovoltaico potrebbe essere considerato come una società di fatto. Infatti la mancanza di soggettività tributaria del condominio non deve però essere considerata in modo assoluto. Il condominio non è soggetto passivo di imposta fintantoché l’utilizzazione delle parti comuni dell’immobile avviene nell’ambito della gestione e godimento di parti comuni. Nel momento in cui il bene è sottratto all’uso comune e destinato esclusivamente ad una utilizzazione economica abituale non si è più nell’ambito di una comunione bensì nell’ambito di una attività di tipo commerciale. Più precisamente, è stato chiarito che, al pari dei soggetti sopra richiamati, il condominio titolare di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 Kw, non è considerato soggetto che svolge attività commerciale abituale in relazione all’energia prodotta in misura eccedente il proprio fabbisogno e immessa in rete mediante lo scambio sul posto. In tal caso, gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non auto consumata sono tassabili in capo ai singoli condòmini come reddito diverso, in proporzione ai millesimi di proprietà. In altri termini, è stato indirettamente affermato che il condominio resta comunque estraneo all’attività di produzione di energia, in quanto, gli effetti economici (percezione dei proventi) e fiscali (tassazione dei proventi) conseguenti allo svolgimento di questa attività, si producono direttamente sui condòmini. Invece nell’ipotesi in cui negli spazi condominiali venga realizzato un impianto fotovoltaico avente le caratteristiche che sulla base delle indicazioni rese nella citata circolare n. 46/E del 2007 del GSE, si configura lo svolgimento di un’attività commerciale abituale (vale a dire per impianti di potenza fino a 20 kW la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, oppure, di potenza superiore ai 20 kW), il condominio sarà considerato società di fatto tra condòmini che gestisce un impianto fotovoltaico ed è dunque tenuta a:
- applicare le norme previste dal TUIR per le società in nome collettivo ai sensi dell’art. 5, concernente “Redditi prodotti in forma associata”, il quale al comma 3, lett. b), dispone che “ai fini delle imposte sui redditi le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano per oggetto o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali”;
- è un soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, pertanto, è obbligata ai relativi adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
- essere soggetta. da parte del GSE che eroga la tariffa incentivante. alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600 del 1973 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.
Nel caso in cui ci sia qualche condomino che si è dichiarato contrario alla costruzione dell’impianto, e che di conseguenza non riceve alcun reddito dal fotovoltaico condominiale, ritenendosi estraneo alla società di fatto, non è tenuto ovviamente a partecipare alle spese.